martedì 15 luglio 2014

NOMISMA. I prezzi delle case continuano a scendere.


(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 lug - L'osservatorio Nomisma segnala come nel primo semestre il calo sia stato del 2,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per le case nuove e del 2,6% per quelle usate. Rispetto ai massimi toccati nel 2008, la flessione in termini nominali e' rispettivamente del 18,6% e del 19,1% che diventa 26% considerando l'inflazione. Le attese del centro studi sono per ulteriori cali nei prossimi mesi: nel 2014 i prezzi delle abitazioni scenderanno del 4,6% e continueranno a calare anche nel 2015 (-1,2%) tornando a crescere moderatamente solo nel 2016 (+1,4%). Per Nomisma il mercato immobiliare sembra essersi lasciato alle spalle il punto piu' basso come dimostra il fatto che nel primo trimestre le compravendite sono trornate a salire "del 4,1% tendenziale ponendo fine a otto anni di marcata flessione". Tuttavia solo "una correzione piu' marcata dei prezzi, stimabile nell'ordine di un ulteriore 10% consentirebbe di attenuare lo spessore della quota di domanda latente destinata a non manifestarsi" e, quindi, a far ripartire il settore.

Immobiliare, Nomisma: Nuova flessione prezzi in prima parte 2014 (-19,6%) Il dato emerge dall’Osservatorio sul Mercato Immobiliare luglio 2014

“La strada della ripresa del mercato immobiliare si conferma lunga e tortuosa. La perdurante debolezza economica rappresenta un elemento di indiscutibile penalizzazione della possibilità di acquisto di beni durevoli. Non deve stupire se oggi le famiglie alla ricerca di un’abitazione siano poco più di 324 mila contro le quasi 730 mila di un anno fa, mentre quelle potenzialmente interessate ad attivarsi sono 1,6 milioni a fronte dei quasi 2 milioni registrati nel 2013”. È quanto si legge nell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare, luglio 2014 curato da Nomisma e relativo a 13 grandi città (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Venezia). A consuntivo dell’anno 2013, le compravendite immobiliari nelle 13 grandi città si sono ulteriormente ridotte, seppure con un’intensità in progressiva attenuazione. La congiuntura negativa del settore ha prodotto un ridimensionamento significativo del mercato, con quantità dimezzate nel segmento abitativo e cali nell’ordine del 56,5% e del 63,5%, rispettivamente, in quello commerciale e terziario (var.% 2013/2006).
Il primo trimestre dell’anno in corso ha segnato, tuttavia, un’inversione di tendenza: l’aumento delle quantità compravendute è risultato del 7,4% nel segmento abitativo e del 14,9% in quello commerciale, a fronte della perdurante debolezza del segmento direzionale, testimoniata dall’ulteriore riduzione delle attività (-2,6%). A livello nazionale, il balzo in avanti delle compravendite residenziali nel primo trimestre del 2014 si è attestato nell’ordine del 4,1% tendenziale, ponendo fine a otto anni di marcata flessione. La modestia delle transazioni registrate sul mercato negli ultimi anni è il risultato di una perdurante difficoltà di incontro tra un’offerta in costante crescita e una domanda in progressivo calo in tutti i segmenti. I tempi medi di vendita e di locazione hanno raggiunto livelli decisamente elevati in tutti i segmenti, ma si conferma la tendenza emersa nel corso del 2013 di una stabilizzazione degli stessi in tutti i segmenti. Un altro fattore che concorre a ridurre la liquidità degli immobili in vendita è lo sconto mediamente praticato sul prezzo richiesto. Anche per questo indicatore il livello raggiunto è elevato, ma tutto sommato stabile per il terzo semestre consecutivo. All’interno del mercato residenziale si è raggiunto, in media, il 16,5%, con punte del 19,6% nei mercati periferici; sul versante degli immobili di impresa, lo sconto medio praticato ha superato il 17%.
I canoni hanno fatto segnare tendenze analoghe, ma essendo la locazione uno “sbocco” in caso di impossibilità di accesso alla proprietà, si è registrato nell’ultimo anno un significativo rallentamento della flessione sul segmento residenziale, mentre sul versante degli immobili strumentali alle attività produttive, il calo è proseguito con intensità analoghe a quelle dei precedenti due anni. Nel complesso, il mercato delle locazioni residenziali ha manifestato nel 2014 una minore dispersione dei valori e un innalzamento del canone mediano. Sul fronte creditizio non vi sono dubbi sul superamento degli eccessi restrittivi che hanno caratterizzato la fase più acuta della crisi, ma pare altrettanto evidente che il ritorno alla normalità allocativa sia un processo appena avviato e, per il momento, limitato al sostegno delle famiglie. Una correzione più marcata dei prezzi, stimabile nell’ordine di un ulteriore 10% sulla base di un’analisi delle condizioni del mercato creditizio pre e post crisi, consentirebbe di attenuare lo spessore della quota di domanda latente destinata a non manifestarsi. È, tuttavia, alle erogazioni che occorre fare riferimento per garantire un irrobustimento delle dinamiche moderatamente espansive. Anche se non vi sono dubbi che il punto più basso dell’attività transattiva sia ormai alle spalle, la strada da fare pare tutt’altro che breve, ed è forse venuto il tempo di accelerare il passo.

domenica 10 novembre 2013

Box auto: crolla la domanda

Box auto: crolla la domanda

Box auto: crolla la domanda 1
Quello che era stato per parecchi anni un bene irrinunciabile, diventa oggi qualcosa di troppo e di troppo caro; e così mentre aumentano le offerte di box in vendita o in affitto, crolla drasticamente la domanda degli stessi, fino ad abbassare i prezzi fino al 5% per la vendita e fino al 12% per la locazione.
Questo è quanto si evidenza dall’indagine condotta da Immobiliare.it secondo cui in tutte le città d’Italia invece l’offerta dei box in vendita cresce con percentuali che arrivano fino al 6% per la vendita e al 9% per gli affitti.
La crisi economica la sta facendo da padrona, e sono così veramente tanti gli italiani che hanno rinunciato alla propria auto, ma anche i veicoli circolanti sono mediamente più vecchi che in passato – dichiara Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Gruppo Immobiliare.it – e raramente ha senso custodirli in un box privato. Gli effetti di questo ragionamento sono ormai visibili nelle dinamiche del mercato, soprattutto nei grandi centri urbani.Sono molti i fattori che hanno portato i prezzi di compravendita del mercato dei box a diminuire in maniera così netta. Oltre alla crisi economica di cui si è detto, va considerato che le nuove costruzioni prevedono obbligatoriamente un garage per ciascuna unità abitativa e che nei centri urbani, sempre più spesso caratterizzati da Zone a Traffico Limitato o con accesso a pagamento, si usano sempre meno le automobili private, preferendo i mezzi pubblici o quelli di condivisione.
Le grandi città
È Milano la città italiana che ha visto crescere più di tutte l’offerta, segnando un +5,7% di box in vendita e un +9,3% di affitti. A Roma il trend è lo stesso: il mercato dei box auto offre in vendita il 5,3% di immobili in più rispetto al 2012 (mentre i prezzi si sono abbassati del 4,3%); addirittura registriamo il 7,2% in più riguardo all’offerta di box in affitto, con prezzi più bassi di oltre l’8%. Caso a sé rappresentano i garage che si trovano in vie o in stabili prestigiosi: nonostante il calo generalizzato, mantengono costi fino a tre volte superiori alla media. Anche Torino e Bologna registrano l’aumento dell’offerta, rispettivamente del 4,5% e del 4,8% per la vendita e del 6% e del 5,8% per l’affitto.
Per quel che concerne i prezzi, i cambiamenti più evidenti si registrano a Genova, dove i prezzi degli affitti sono scesi del 12,2%, e a Bologna, in cui questi calano del 10,9%.
VENDITA
Costo
 Trend (vs anno prec)
Medio
 Max
 Offerta
Prezzo
Milano
€ 40.300
€ 85.000
5,7%
-5,2%
Roma
€ 46.600
€ 89.000
5,3%
-4,3%
Torino
€ 32.200
€ 79.000
4,5%
-1,1%
Bologna
€ 39.500
€ 78.000
4,8%
-2,4%
Genova
€ 51.700
€ 88.000
2,1%
-2,9%
Firenze
€ 43.000
€ 82.000
2,1%
-0,8%
Palermo
€ 35.200
€ 59.000
1,7%
-2,2%
Napoli
€ 49.000
€ 78.000
1,9%
-3,4%
Verona
€ 30.600
€ 64.000
3,1%
-3,8%

AFFITTO
Costo
 Trend (vs anno prec)
Medio
 Max
 Offerta
Prezzo
Milano
€ 140
€ 350
9,3%
-8,8%
Roma
€ 150
€ 490
7,2%
-8,2%
Torino
€ 90
€ 400
6,0%
-9,1%
Bologna
€ 100
€ 450
5,8%
-10,9%
Genova
€ 110
€ 390
6,4%
-12,2%
Firenze
€ 100
€ 400
5,1%
-4,2%
Palermo
€ 90
€ 370
6,4%
-3,4%
Napoli
€ 90
€ 380
2,8%
-2,4%
Verona
€ 70
€ 230
6,4%
-6,3%

Mercato immobiliare, frena la crisi del settore secondo l’Istat

Mercato immobiliare, frena la crisi del settore secondo l’Istat

Mercato immobiliare, frena la crisi del settore secondo l’Istat 1

Nel primo semestre 2013 rallenta il calo dei rogiti e contemporaneamente anche la concessione di mutui per l’acquisto della casa: piccoli segnali di ripresa.


Il settore edilizio e il mercato immobiliare in Italia hanno ovviamente sofferto in maniera particolare la crisi economica globale, che ha costretto i cittadini a tagliare le spese e a rimandare possibili investimenti onerosi come l’acquisto della casa. Ora però qualche segnale di ripresa sembra arrivare con il report sul primo semestre 2013 stilato dall’Istat: il documento, oltre a segnalare un positivo trend sulla concessione dei mutui, sottolinea come il calo dei rogiti per trasferimenti di proprietà immobiliari stia rallentando.
Sempre più italiani negli ultimi mesi, evidentemente, hanno conquistato fiducia e potere d’acquisto tanto da potersi permettere un acquisto importante per il proprio futuro e la sottoscrizione di un mutuo per la prima casa. Quello che è sicuro è che il drastico calo di rogiti immobiliari che aveva caratterizzato il primo semestre 2012 (-20,6% sullo stesso periodo del 2011) sta rallentando e le prospettive sono buone visto che nei primi sei mesi del 2013, il trend negativo si è arrestato a -8,3%.
Certo, il segno è sempre meno, ma di questi tempi non si può ancora pretendere una crescita in controtendenza e bisogna accontentarsi di fermare la crisi. Le compravendite immobiliari, infatti, sono in ripresa e i rogiti di transazione per l’acquisto di case sono stati 295.785 nei primi sei mesi dell’anno; di questi 275.437 rogiti si registrano nel settore residenziale, 18.146 nel settore economico e 2.202 sono stati i trasferimenti per unità immobiliari per uso speciale e multiproprietà.
Andando a guardare i dati da un punto di vista geografico, poi, si può notare come la dinamica recessiva sia in netto rallentamento un po’ dappertutto sia per il primo, sia per il secondo trimestre 2013. La flessione del trend risulta comunque più contenuta al sud, nelle isole e nel nord-est, mentre per quanto riguarda le differenze demografiche si segnala una maggiore resistenza del mercato delle grandi città contro le piccole (-7,7% contro -8,8%).
Nel complesso, quindi, l’Istat registra un fenomeno di ripresa del settore immobiliare che passa ovviamente dalla concessione di mutui per l’acquisto della casa e dall’andamento dei prezzi degli immobili, anch’esso sotto la lente d’ingrandimento degli analisti negli ultimi mesi. La picchiata dei prezzi si sta arrestando negli ultimi mesi, secondo i dati, e questo ridà fiducia ai proprietari, anche se forse non fa felici gli acquirenti. Tuttavia il nuovo pacchetto di misure del governo potrebbe dare la possibilità di acquistare casa anche ai giovani, grazie a strumenti di finanziamenti agevolati e fondi di sostegno per le coppie.
Se gli interventi avranno l’effetto sperato lo scopriremo solo con i prossimi report di analisi riguardanti l’ormai vicino 2014. Dopo la politica di spending review iniziata da Monti e continuata da Letta, infatti, tutti attendono la tanto proclamata crescita economica che passa necessariamente da una ripresa del settore immobiliare.


venerdì 21 dicembre 2012

Tempi sempre più lunghi per vendere casa

Persistono le difficoltà sul mercato immobiliare.

Gli ultimi dati diffusi sulle compravendite nel terzo trimestre del 2012 illustrano ancora un’importante riduzione dei volumi scambiati.

Tra le motivazioni che contribuiscono a disegnare questo scenario l’incertezza dei potenziali acquirenti e la resistenza dei proprietari immobiliari a ribassare i prezzi della richiesta a fronte di una disponibilità di spesa che si contrae.

Questo comporta un rallentamento delle dinamiche di incontro tra domanda e offerta e un aumento delle tempistiche di vendita.

Nelle grandi città per vendere un immobile occorrono 213 giorni, nell’hinterland invece 242, mentre nei capoluoghi di provincia 225 giorni.


Rispetto ad un anno fa c’è un aumento rispettivamente di 29 giorni, 39 giorni e 15 giorni.

I tempi di vendita si allungano dunque in tutte le realtà territoriali.

Tra le grandi città è a Verona quella in cui si registrano le tempistiche più lunghe: per vendere un immobile occorrono in media 238 giorni.

Seguono Bari con 232 giorni e Torino.

Occorre meno tempo a Napoli e a Roma che si attestano sotto i 200 giorni rispettivamente con 179 e 187 giorni.

E’ nell’hinterland delle grandi città che si registra l’incremento maggiore delle tempistiche di vendita che sono aumentate di 39 giorni.

Nell’hinterland di Palermo si osserva un aumento di due mesi rispetto ad un anno fa, esattamente si registrano 273 giorni per riuscire a vendere il proprio immobile.

Due mesi in più anche per l’hinterland romano che passa da 164 giorni a 223 giorni e per quello di Firenze cha sale da 161 giorni a 226 giorni.

Sono i comuni della provincia di Napoli quelli in cui per realizzare una compravendita occorrono meno giorni, esattamente 211
.

sabato 1 dicembre 2012

RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

 
A MEDIO LUNGO TERMINE L'IMMOBILE E' SEMPRE IL MIGLIOR INVESTIMENTO.

Riforma del condominio: le novità per amministratori e condomini

 
 
La riforma del condominio è stata approvata ed è legge dello Stato anche se non entrerà in vigore nei tempi consueti, ma solo dopo sei mesi dalla sua pubblicazione. Esaminando il testo licenziato v'è da chiedersi: si poteva fare di più? La risposta è: certamente sì.

Si sarebbe potuto cogliere l'occasione che si presentava per dar vita ad un istituto davvero nuovo, di concezione moderna e soprattutto conforme alle normative vigenti negli altri Paesi dell'Unione Europea e fare del condominio un soggetto di diritti autonomo, distinto dalle persone fisiche dei condomini, dotato di una soggettività, sia pur limitata agli atti di gestione delle parti comuni e ai rapporti con i terzi creditori e fornitori del condominio, che del resto esiste già nei fatti e persino tra le righe della stessa normativa approvata.

Certo si sarebbe dovuto costruire poi attorno a tale innovazione un impianto normativo concepito su basi e schemi diversi da quelli ai quali siamo tutti legati da ormai settanta anni e dai quali siamo inevitabilmente condizionati.

Eppure una siffatta scelta avrebbe consentito di risolvere in un colpo molte problematiche connesse alla figura dell'amministratore che ne avrebbe tratto vantaggio, alla sua legittimazione attiva e passiva, i cui limiti sono spesso oggetto di discussione nelle aule di giustizia anche e soprattutto dopo la nota sentenza delle sezioni unite.


Ne avrebbe tratto giovamento il condominio che sarebbe così definitivamente uscito da quel limbo nel quale la dottrina e la giurisprudenza, qualificandolo come “ente di gestione” sono state costrette a relegarlo in assenza di soluzioni giuridiche diverse.

Invece, in questo limbo continuerà a rimanere, rendendo necessario arrampicarsi sugli specchi per affrontare, nella prassi quotidiana, questioni che avrebbero potuto invece essere facilmente risolte con la soluzione indicata.


Basti pensare alla recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che, stante la mancanza di capacità giuridica in capo al condominio, ha dovuto ricorrere, con un volo di fantasia che lascia francamente perplessi, all'individuazione di una società di fatto tra i condomini promotori dell'installazione di pannelli fotovoltaici per finalità fiscali connesse ai pagamenti da parte del Gestore.

In realtà, considerazioni giuridiche di natura formalistica legate a un secolare retaggio culturale hanno messo in ombra la circostanza che il legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali, può disciplinare liberamente un istituto anche in modo radicalmente nuovo e anche uscendo dagli schemi della tradizione fino a quel momento utilizzati.

Ma tant'è, questo è il prodotto finale di anni di lavori parlamentari su disegni di legge reiteratamente proposti, ripresentati più volte e modificati spesso in funzione di influenze di gruppi di pressione portatori di interessi talvolta estranei alle esigenze di rinnovamento, dopo settanta anni di disciplina codicistica, di un istituto che interessa praticamente l'intera popolazione del Paese.


Ne è nato un prodotto che potremmo definire il risultato di un'operazione di restyling dell'istituto che si è limitato a recepire la pluriennale elaborazione di una giurisprudenza che ha svolto in questa materia regolata da poche norme e da una infinità di pronunce, un'attività di supplenza di un legislatore inerte.

Diciamo subito che, alla fine, avrebbe potuto anche andare peggio poiché durante il lungo iter dei lavori sono state eliminate numerose norme la cui approvazione sarebbe stata esiziale.

Rammentiamo qui a mero titolo esemplificativo tutte le disposizioni pesantemente invasive della proprietà che avrebbero trasformato l'amministratore da gestore delle cose comuni in una sorta di sceriffo o peggio ancora di capo fabbricato di poco edificante memoria e il condominio non in un luogo di solidarietà, ma di conflittualità permanente caratterizzato da delazioni, atti emulativi e conseguenti reazioni e con un enorme incremento del contenzioso.

Sono state del pari e per fortuna espunte anche le norme con cui si sarebbero introdotti orpelli burocratici costosi e inutili come il registro degli amministratori e il registro dei condominii.

Come se non bastassero già i registri esistenti e come se bastasse essere iscritto in un registro per essere preparato e adeguatamente formato.

Nonostante siano ancora numerosi i difetti, le carenze e le contraddizioni ancora presenti, va detto con pari obbiettività, che alcuni miglioramenti e novità positive sono riscontrabili nell'impianto normativo approvato.


L'Amministratore

Moltissimi cambiamenti vanno registrati con riferimento alla figura dell'amministratore.

Cambia ad esempio il limite per l'obbligatorietà della nomina che passa da più di quattro a più di otto unità condomini (art 1129 cc), alla durata della carica, che rimane di un anno ma con la novità del tacito rinnovo alla scadenza (pur con le perplessità che genera il mancato coordinamento della norma con l'art 1135, 1° comma), all'aumento rilevante delle attribuzioni (art 1130): si pensi ad esempio alla tenuta del registro dell'anagrafe condominiale, alla tenuta del registro di contabilità nel quale vanno registrate tutte le operazioni di dare/avere in ordine cronologico entro trenta giorni dall'effettuazione, alla nuova complessa composizione del rendiconto, art 1130 bis, connesso all'obbligo di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del medesimo entro centoottanta giorni.

Viene previsto anche l'obbligo, salvo dispensa dell'assemblea, di agire in giudizio (anche) ai sensi dell'art 63 disp att cc per la riscossione coattiva dei crediti verso il condomino moroso entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.

si tratta all'evidenza di un termine posto solo come limite al di là del quale si configura un motivo di revoca dell' amministratore, fermo restando però che non può certo essere inteso come un invito all'amministratore ad attendere tale termine passivamente né tantomeno al condomino di ritenere il termine come una sorta di legittimazione a procrastinare i pagamenti.

E' invece al contrario opportuno che l'amministratore si attivi tempestivamente anche alla luce della previsione della prededucibilità ai sensi dell'art.111 del RD del 16.3.1942 n. 267 dei contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè per le innovazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'art 63 primo comma disp att cc.

La legge detta anche disposizioni dirette a disciplinare i rapporti con terzi fornitori e creditori del condominio resi difficiltosi per effetto della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n 9148/2008.

In proposito l'art 63 disp att cc fa rientrare in un certo senso dalla finestra quella solidarietà passiva che la citata sentenza aveva fatto uscire dalla porta, mitigandola però, con la previsione di una sorta di sussidiarietà, posto che si vieta ai creditori di agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti prima di aver escusso gli altri condomini.

Viene anche stabilito da un lato che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (e fin qui tutto come prima) e, dall'altro lato, che il cedente rimane obbligato in solido con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

Non basta quindi una comunicazione dell'avvenuta cessione, essendo richiesto l'invio di copia dell'atto traslativo.

Importanti anche le norme dettate in tema di revoca da parte dell'autorità giudiziaria con l'elencazione sia pure a titolo esemplificativo di specifiche fattispecie di gravi irregolarità (art 1129), e con la statuizione dell'obbligo, a richiesta dell'assemblea, di munirsi di polizza assicurativa per la responsabilità civile e soprattutto, le disposizioni relative ai requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

E' questa la novità forse più rilevante per quanto concerne l'amministratore perché segna un mutamento epocale rispetto al passato: sparirà , se non nei casi in cui l'amministratore sia anche condomino, la figura dell'amministratore dilettante.

Dall'entrata in vigore della legge in poi l'amministratore dovrà essere in possesso di un diploma di scuola secondaria e aver svolto un corso di formazione iniziale (a meno che non abbia svolto l'attività almeno per un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore della legge) e dovrà , in ogni caso e senza eccezione, frequentare corsi periodici di formazione.

L'Assemblea

Rilevanti novità sono introdotte (art 66 disp att cc) anche per quanto riguarda l'assemblea, ad esempio per quanto riguarda le modalità di invio dell'avviso di convocazione e le modalità del suo svolgimento.

Anche con riferimento all'assemblea, va rilevato che sono state eliminate disposizioni presenti nel testo precedente che, recependo alcune, peraltro isolate, sentenze di merito prevedevano il divieto di tenere assemblee nei giorni festivi, estendendo il divieto a qualunque festività religiosa di qualsiasi confessione, disposizioni che avrebbero comportato effetti micidiali, soprattutto per quei condominii ubicati in luoghi di villeggiatura nei quali i proprietari si recano soprattutto o soltanto nei giorni festivi.

Il combinato disposto dei divieti e delle limitazioni delle deleghe da un lato e il divieto di cui sopra avrebbero sostanzialmente reso ingestibili quei condominii.

Non è stato invece purtroppo accolto il suggerimento di eliminare l'istituto rivelatosi del tutto inutile nella prassi, dell'adunanza in prima convocazione


Vengono previste maggioranze in taluni casi più agevoli da conseguire, ma viene al tempo stesso riconfermato il fondamentale principio della necessità della doppia maggioranza, che costituisce un cardine insostituibile a garanzia della democrazia in condominio e quello della necessità comunque della esistenza della maggioranza ai fini della valida costituzione dell'assemblea.

Viene chiarito specificamente (art 1120) quali maggioranze siano necessarie (quelle del secondo comma dell'art.1136 cc) per disporre alcune innovazioni regolate da leggi speciali : eliminazione delle barriere architettoniche, contenimento del consumo energetico, realizzazione di impianti fotovoltaici, di cogenerazione, fonti eoliche o comunque rinnovabili, realizzazione di parcheggi destinati al servizio delle unità immonbiliari o dell'edificio, impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva.

Il diritto di voto viene attribuito a proprietari e usufruttuari, per quanto di competenza di ciascuno, mentre non si fa cenno all'usuario né all'habitator, né al conduttore che rimane comunque titolare del diritto di voto nei casi previsti dall'art 10 della legge n.392/78 e che secocndo la pronuncia 23.1.2012 n.869, ha, limitatamente a tali questioni , anche un autonomo diritto di impugnativa della delibera.

Viene sancito espressamente il divieto di conferire deleghe all'amministratore esteso a qualunque assemblea e il limite per il conferimento di deleghe quando i condomini siano più di venti (il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale).

Altre novità

La legge risolve poi alcune dibattute questioni: ad esempio in materia di videosorveglianza sulle parti comuni, in risposta ad una sollecitazione del garante della privacy che da tempo chiedeva venissero introdotte disposizioni chiare, si prevede che l'installazione dei relativi impianti possa essere deliberata con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art 1136 cc.

Infine, vengono chiariti dall'art.70 ter disp att cc, alcuni aspetti controversi in materia di mediazione in condominio (in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale sulla illegittimità della obbligatorietà della mediazione).


Queste in sintesi le prime valutazioni su una riforma ormai attesa anche se nella consapevolezza delle sue carenze e delle problematiche che comunque certamente deriveranno dalla sua applicazione. Vedremo ora quale sarà il suo impatto sui rapporti condominiali.